ASSOCIATION FOR BEHAVIOUR ANALYSIS SVIZZERA

"ABA SVIZZERA"

La missione di ABA SVIZZERA: Fornire conoscenze, formazione, educazione e ricerca per un'applicazione efficace dell'analisi del comportamento in Svizzera.

Articolo I - Nome e sede dell'organizzazione

Il nome di questa organizzazione è Association for Behaviour Analysis Svizzera, rappresentata come ABA SVIZZERA. Si tratta di un'associazione con capacità giuridica ai sensi degli artt. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. L'esistenza dell'associazione è a tempo indeterminato. La sede è nel cantone di Zurigo.

Articolo II - Scopo

ABA SVIZZERA è un'organizzazione interdisciplinare senza scopo di lucro. Tutti i membri del consiglio direttivo non sono retribuiti e l'associazione non ha scopi commerciali. In occasione dell'assemblea annuale dei soci, i membri decidono se sospendere il pagamento delle quote associative per i membri del consiglio direttivo in carica.

Gli obiettivi principali del capitolo sono:

a) fungere da riferimento scientifico e professionale e da gruppo di collegamento per i suoi membri.

b) diffondere informazioni e far progredire l'Analisi del Comportamento in Svizzera.

c) Organizzare workshop, seminari e formazione online sull'analisi del comportamento.

d) fornire opportunità di formazione continua.

e) svolgere in Svizzera il ruolo di collegamento e di rappresentante dell'Associazione internazionale di analisi del comportamento (ABA International).

f) ottenere il riconoscimento della disciplina da parte del governo svizzero

Articolo III - Membri e amici dell'Associazione

1. Categorie

Membri

Qualifiche: Per poter diventare socio a tutti gli effetti, una persona deve essere maggiorenne (cioè avere almeno 18 anni) e lavorare e/o vivere in Svizzera:

O: essere in possesso di un master o di un diploma post-laurea in ABA e aver completato 1500 ore di esperienza pratica e 75 ore di supervisione.

Oppure: aver completato 40 ore di corso di base in ABA (approvato dall'ABAI) e lavorare sotto la supervisione continua di un supervisore.

Requisiti: Pagare una quota annuale.

Vantaggi: I membri hanno pieno diritto di voto e possono essere eletti come membri del consiglio di amministrazione. I membri ricevono tariffe scontate per i workshop, hanno la preferenza e la priorità per i workshop e i corsi di formazione, ricevono informazioni sui workshop e i corsi di formazione nei Paesi limitrofi, hanno l'opportunità di partecipare a discussioni/riunioni professionali con altri membri, hanno accesso a webinar gratuiti e ricevono tariffe ridotte per i CEU.

Amici affiliati

Qualifiche: Qualsiasi persona adulta (cioè di almeno 18 anni) interessata all'Analisi del Comportamento.

Requisiti: Pagare una quota annuale.

Vantaggi: Gli amici affiliati possono partecipare alle riunioni ma non hanno diritto di voto e non possono essere eletti come membri del consiglio direttivo. Gli amici affiliati ricevono tariffe scontate per i workshop, hanno la preferenza e la priorità per i workshop e i corsi di formazione, ricevono informazioni sui workshop e i corsi di formazione nei Paesi limitrofi, hanno l'opportunità di partecipare a discussioni/incontri professionali con altri membri/amici, hanno accesso a webinar gratuiti e ricevono tariffe ridotte per i CEU.

Amici degli studenti

Qualifiche: Qualsiasi persona adulta (cioè di almeno 18 anni) iscritta a un corso di laurea/diploma accademico con un interesse per l'analisi del comportamento.

Requisiti: Pagare una quota annuale a tariffa ridotta per studenti.

Vantaggi: Gli amici studenti possono partecipare alle riunioni, ma non hanno diritto di voto e non possono essere eletti come membri del consiglio direttivo. Gli amici studenti ricevono tariffe scontate per i workshop, hanno la preferenza e la priorità per i workshop e i corsi di formazione, ricevono informazioni sui workshop e sui corsi di formazione nei Paesi limitrofi, hanno l'opportunità di partecipare a discussioni/riunioni professionali con altri membri/amici, hanno accesso a webinar gratuiti e ricevono tariffe ridotte per i CEU.

Sostenere gli amici

Qualifiche: Qualsiasi persona o organizzazione adulta (cioè di almeno 18 anni) che offra un sostegno finanziario o logistico al Capitolo.

Requisiti: Pagare una quota annuale o fare una donazione.

Vantaggi: Gli amici sostenitori possono partecipare alle riunioni, ma non hanno diritto di voto e non possono essere eletti come membri del Consiglio di amministrazione.

2. Richiesta di adesione o di amicizia

La domanda di adesione o di amicizia deve essere presentata al Consiglio direttivo attraverso il sito web e deve essere conforme ai criteri stabiliti per lo status di socio/amico. Il Consiglio direttivo deciderà se approvare la domanda e ne darà comunicazione ai nuovi membri/amici.

3. Cessazione dell'affiliazione o dell'amicizia

L'adesione/amicizia termina con:

a) Dimissioni: Le dimissioni devono essere dichiarate per iscritto al Consiglio centrale e possono essere presentate in qualsiasi momento. Non è previsto alcun rimborso degli onorari.

b) Decadenza: Il mancato pagamento delle quote per 30 giorni dopo il 31 gennaio di ogni anno solare comporta la perdita di tutti i benefici dell'affiliazione/amicizia. I membri amici che sono stati ritirati a causa del mancato pagamento, possono presentare una petizione al Consiglio direttivo per il ripristino dell'affiliazione/amicizia.

c) Esclusione: L'assemblea generale può, a maggioranza, sospendere/espellere qualsiasi membro/amico che violi le regole, le procedure o le politiche stabilite da questa organizzazione, o che violi il presente regolamento. Il membro/amico accusato sarà informato per iscritto e avrà diritto a un'audizione davanti all'assemblea generale prima che venga presa la decisione finale.

d) La morte

Articoli IV - Consiglio di amministrazione

1. Membri del Consiglio di amministrazione

L'organo esecutivo di ABA Svizzera è un consiglio di amministrazione composto da almeno quattro membri che svolgono le seguenti funzioni: Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere. Uno o due membri aggiuntivi possono far parte del consiglio in posizione consultiva. Solo i soci possono essere eletti a far parte del Consiglio direttivo. Può essere eletto un rappresentante degli studenti/genitori. Il rappresentante degli studenti/genitori non ha potere di voto nel consiglio, ma viene consultato durante le riunioni del consiglio. I membri del Consiglio di Legislazione prestano il loro servizio su base volontaria.

2. Competenze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione ha tutte le competenze che non sono esplicitamente riservate all'Assemblea generale. Le competenze del Consiglio di amministrazione comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Rappresentanza dell'associazione: ogni membro del Consiglio direttivo può rappresentare individualmente l'organizzazione e agire in suo nome.
- Svolgimento delle attività quotidiane dell'associazione
- Definizione di regolamenti e procedure
- Nomina di comitati
- Assunzione e pagamento delle persone al servizio dell'associazione
- Verifica dei membri/amici

3. Termini del mandato

Il mandato di un membro del Consiglio centrale è rinnovabile due anni dopo la data della precedente elezione.

4. Riunioni

Il Consiglio centrale si riunisce almeno trimestralmente alla data e nel luogo ritenuti opportuni dal presidente o dal membro del Consiglio centrale che lo convoca.

5. Quorum

Per la gestione degli affari del Capitolo è necessario il consenso della maggioranza dei membri del Consiglio. In caso di parità, la decisione finale spetta al Presidente.

6. Rimozione e sostituzione

I membri del Consiglio di Legislazione che non mantengono la buona reputazione di socio del Capitolo o che non partecipano a due riunioni consecutive del Consiglio di Legislazione sono soggetti alla rimozione dal Consiglio stesso. Il Consiglio può sottoporre la questione all'Assemblea generale, che deciderà a maggioranza.

Le cariche vacanti per qualsiasi motivo (morte, incapacità, rimozione o dimissioni di uno dei membri del Consiglio di Legislazione) saranno sostituite da un successore determinato dalla maggioranza dei voti dei restanti membri del Consiglio di Legislazione. Tali successori resteranno in carica fino alle elezioni che si terranno in occasione dell'assemblea generale annuale del Capitolo.

Articolo V - Nomine ed elezioni

Ogni anno, il Consiglio centrale compone un elenco di potenziali membri che potranno occupare i posti vacanti nel Consiglio. I soci possono proporre se stessi o altri per una posizione nel Consiglio. Il Consiglio centrale chiede ai candidati se sono disposti a candidarsi.

I membri del Consiglio centrale sono eletti a maggioranza dei voti espressi in occasione dell'assemblea generale annuale.

Un membro del Consiglio direttivo viene eletto per due anni. Al termine dei due anni, il presidente chiederà al membro del Consiglio di amministrazione se desidera candidarsi per la rielezione.

Articolo VI - Assemblea generale

1. Assemblea generale annuale e Assemblea generale straordinaria

Si terrà almeno un'assemblea generale annuale.

Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata per decisione del Consiglio di amministrazione o su proposta di almeno due soci.

2. Compiti dell'Assemblea generale

- Approvazione del protocollo dell'ultima assemblea generale

- Approvazione della relazione annuale del Consiglio di amministrazione

- Approvazione della relazione fiscale annuale del Consiglio di amministrazione

- Elezione dei membri del Consiglio di amministrazione

- Allontanamento di membri/amici

- Determinazione delle tariffe

- Modifiche o emendamenti allo statuto

- Decisione sull'annullamento dell'associazione e sulla distribuzione dei proventi residui del capitolo.

2. Quorum

I soci in regola con i pagamenti hanno diritto a un voto ciascuno su tutte le questioni sottoposte all'assemblea generale del Capitolo. Non è previsto il voto per delega. Le votazioni possono essere effettuate via e-mail prima e durante l'assemblea generale.

Le delibere dell'assemblea generale sono approvate con voto palese a maggioranza semplice. In caso di parità, il voto finale spetta al Presidente.

Articolo VII - Fondi

1. Fondi dell'Associazione

L'associazione riceve i suoi fondi dalle quote di iscrizione, dai profitti degli eventi autogestiti e dalle donazioni.

2. Quote associative/di amicizia

Le quote per le varie categorie di affiliazione/amicizia sono stabilite a maggioranza semplice dall'assemblea generale. Le successive modifiche a queste quote originarie devono essere approvate a maggioranza dall'assemblea generale.

Articolo VIII: Amministrazione

1. Rapporto annuale

1.1. Due settimane o più prima di ogni assemblea generale annuale, il tesoriere dovrà presentare al Consiglio di amministrazione un rendiconto finanziario per l'anno fiscale precedente e un bilancio per l'anno fiscale in corso.

1.2. Due settimane o più prima di ogni assemblea generale annuale, il presidente presenterà al consiglio direttivo una relazione scritta sugli affari e le attività di ABA SVIZZERA, comprese le attività previste.
1.3. Almeno due settimane prima di ogni assemblea generale annuale, tutti i rapporti dei comitati devono essere presentati al Consiglio d'amministrazione.

2. Anno fiscale

2.1 L'anno fiscale dell'associazione è definito dal 1° gennaio al 31 dicembre.

3. Settore bancario

3.1. Nella presente sezione, per "Banca" si intende una banca autorizzata designata dal Consiglio di amministrazione.

3.2. Il Consiglio di amministrazione ha designato Postfinance per la tenuta di un conto corrente, di un conto per carte di credito, di servizi commerciali e di una cassetta di sicurezza ad uso e a nome di ABA SVIZZERA. Il Consiglio direttivo comunicherà al tesoriere il nome, la filiale e l'indirizzo di tale conto. Il conto corrente sarà aperto da Nadja Studer, vicepresidente al momento della fondazione del Capitolo. L'autorità di firma sarà sempre trasferita a un membro del Consiglio direttivo in carica.

3.3. Tutti i soldi, gli assegni e gli altri ordini di pagamento di denaro appartenenti all'associazione saranno depositati a credito dell'associazione presso la sua banca. Tutte le azioni e gli altri titoli appartenenti all'associazione saranno depositati a nome dell'associazione presso la sua banca o in una cassetta di sicurezza presso la sua banca.

3.4. Il patrimonio, le eccedenze, le eventuali donazioni e le quote di iscrizione ai laboratori costituiscono il patrimonio. Per la forza vincolante dell'associazione è responsabile solo il patrimonio dell'associazione. La responsabilità personale dei membri o degli amici è esclusa.

3.5. I membri del Consiglio e dei comitati devono presentare al tesoriere i moduli per le spese e le entrate.

3.6. I membri del Consiglio di amministrazione e delle commissioni possono presentare richieste di rimborso per viaggi di lavoro che superano i cento chilometri di andata e ritorno. Il Consiglio di amministrazione stabilirà la tariffa di rimborso.

Articolo IX - Annullamento dell'Associazione

Se l'associazione viene annullata, l'assemblea generale decide a maggioranza di scegliere un'organizzazione esente da imposte che abbia lo stesso scopo o uno scopo simile. I fondi rimanenti dell'associazione saranno devoluti a questa organizzazione. I proventi di ABA SVIZZERA non possono essere distribuiti tra i suoi membri.

Articolo X - Emendamenti

Il presente regolamento può essere modificato solo con il voto dei due terzi dei soci presenti e votanti in un'assemblea generale.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci fondatori.

Zurigo, il 18.01.2012

Il presente statuto è stato rivisto e approvato dall'assemblea generale annuale.

Zurigo, 27.08.2019

Zurigo, il 16.02.2023